RISARCIMENTO DANNI

 

  Risarcibilità del danno iure hereditario e iure proprio in caso di perdita del congiunto

 

La sentenza n. 2814 del 09.03.2018 emessa dal Tribunale di Milano offre uno spunto di riflessione sulle voci di danni risarcibili in conseguenza di perdita del congiunto, in particolare su quelle voci di danno che entrano direttamente a far parte del patrimoni dei superstiti rispetto a quelle che vengono acquisite in via ereditaria in conseguenza del decesso del titolare.

            Nel caso di specie il soggetto, a causa di un malore, veniva trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza. Visitato dai sanitari della struttura ospedaliera e svolti alcuni esami, veniva dimesso, non emergendo nessuna particolare patologia, ma, dopo 4 giorni, il soggetto decedeva a causa di un arresto cardiaco, risultando vani i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118.

In seguito all'evento, la moglie, in proprio e come esercente la potestà genitoriale dei due figli minori, la madre del de cuius e i fratelli dello stesso citavano in giudizio la struttura ospedaliera per il riconoscimento del danno iure hereditario (danno tanatologico e danno catastrofale) e del danno iure proprio (danno morale da perdita parentale e, per la moglie e i figli, danno biologico di natura psichica nonché patrimoniale e delle utilità economiche che il de cuius avrebbe apportato alla famiglia se fosse rimasto in vita.

            Il Giudice riconosce agli attori il danno iure hereditario, in quanto lo stesso trova fonte giuridica nel rapporto contrattuale da “contatto sociale” intervenuto tra il de cuius e la struttura ospedaliera, che, per giurisprudenza consolidata, conclude col paziente un contratto atipico, che si perfeziona nel caso di accettazione del malato presso la struttura (cfr. SS.UU. 557/2008).

E' pacifico l'obbligo per la struttura di adempiere sia alle prestazioni principali che secondarie di carattere strettamente sanitario.

In caso di inadempimento, alla luce di quanto sopra, la responsabilità della struttura va inquadrata nella fattispecie ex art. 1218 c.c.

            I danni iure proprio, invece, conseguenza riflessa dell'inadempimento della struttura ospedaliera, vanno accertati con il criterio ex art. 2043 c.c.

Il nesso causale tra il comportamento dei sanitarie il decesso è stato accertato dai CTU, che hanno rilevato che i sintomi del paziente erano stati minimizzati, mentre, se fossero stati considerato correttamente, sarebbe emersa la patologia, già presente al momento dell'accesso al Pronto Soccorso. Con l'esatta diagnosi tempestiva, il soggetto avrebbe avuto l'80% di possibilità di sopravvivere.

            In relazione al danno iure hereditario, la Cassazione riconosce come risarcibili:

  • il danno biologico, inteso come postumi invalidanti che hanno caratterizzato in concreto il periodo di vita de del cuius tra l'evento lesivo e il decesso, quando il lasso di tempo decorso fra i due è considerato apprezzabile. Il risarcimento deve essere acquisito in primis dal patrimonio del danneggiato per poter essere suscettibile di trasmissione agli eredi. Non può essere liquidato per equivalente, pertanto è escluso se il decesso è immediatamente successivo all'evento lesivo (cfr SS.UU. 15350/2015).

  • Il danno morale soggettivo o danno catastrofale, inteso come stato di sofferenza patito dal de cuius nell'avvicinarsi della morte, purchè caratterizzato dalla lucida e cosciente percezione della fine (Cass. Civ. n. 13537/2014).

    I danni iure heredtario, per giurisprudenza costante, sono liquidati come l'invalidità assoluta temporanea, sulla base delle apposite tabelle, con il massimo della personalizzazione in base all'entità e all'intensità del danno.

    Nel caso di specie entrambi i danni sono stati risarciti, in quanto tra evento lesivo e decesso sono trascorsi 4 giorni e il de cuius è sempre stato lucido e cosciente.

                In relazione al danno iure proprio sono stati riconosciuti:

  • Il danno non patrimoniale ex art.2059 c.c. derivante dalla perdita del congiunto, in quanto lesione dello specifico interesse alla intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia. Per giurisprudenza costante, la quantificazione deve tener conto della consistenza del nucleo familiare, delle abitudini di vita e della situazione di convivenza, la cui prova deve essere circostanziata e fornita dagli attori (cfr. Cass. Civ. n. 21060/2016).

    Nel caso di specie i CTU hanno riscontrato che il decesso ha provocato un forte shock emotivo e una profonda sofferenza a moglie e figli, aspetti che hanno inciso nella quantificazione del risarcimento, liquidato anche a madre e fratelli del de cuius, anche se in misura inferiore.

  • Il danno biologico, lamentato da moglie e figli. Dalla CTU, nel caso di specie, infatti, è emersa la sussistenza in capo alla moglie di una patologia psichiatrica da lutto coniugale non normalmente elaborato e sfociato in lutto patologico con aspetti depressivi; in capo al figlio maggiore è stato riscontrato un disturbo acuto da stress, seguito da depressione psichica; in capo al figlio minore una patologia psichiatrica caratterizzata da mancata elaborazione del lutto con disturbo residuale dell'adattamento, cronico, e disturbi dell'emotività. E' stata, inoltre, accertata la necessità di un percorso di terapia famigliare, il cui costo stimato è stato risarcito.

                Il danno patrimoniale relativo alla redditività del de cuius e alla ricaduta che la mancanza di tale apporto avrebbe determinato in capo alla famiglia, invece, non è stato risarcito, in quanto la famiglia non ha fornito prove sufficienti, in particolare sulla stabilità nel tempo della retribuzione dell'attività lavorativa del de cuius.

               

    Avv. Alessia Scandroglio

     

    Fonte: Quotidiano Giuridico

    Wolters Kluwer Italia

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